Descrizione:
È un assegno che la madre non lavoratrice oppure lavoratrice atipica e discontinua può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.
Come Fare:
La domanda può essere presentata entro 6 mesi dalla nascita/adozione/affidamento del figlio, presentando la domanda ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza attraverso il modulo allegato a fine pagina.
Informazioni specifiche:
QUANTO SPETTA
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’INPS pubblica annualmente sul proprio sito internet.
QUALI SONO I REQUISITI
Occorre:
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essere residenti in Italia,
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avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea,
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nel caso di cittadini extracomunitari:
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familiari titolari della "Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea" (articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
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familiari titolari della "Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro" (articolo 17, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
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titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani, ai sensi del Testo Unico di cui l’articolo 41, comma 1-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dispone che "sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";
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titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
QUALE DOCUMENTAZIONE OCCORRE PRESENTARE
- Richiesta di erogazione dell’assegno;
- Fotocopia di un documento di identità della dichiarante;
- Attestazione ISEE in corso di validità che comprenda anche il nuovo nato/a;
- Per cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno valido o copia ricevuta di richiesta;
- Coordinate di conto corrente postale o bancario intestato alla dichiarante.
Dove Rivolgersi:
Servizi Sociali (vedi dettaglio e orario di apertura)
Per inviare il modulo e tutti gli allegati: protocollo@comune.carnago.va.it
Per maggiori informazioni: segretariatosociale@comune.carnago.va.it
Documenti allegati:
Modulo richiesta assegno di maternità (26,5 KB)